1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:
a) per la perdita del godimento dei diritti civili;
b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale di cui alla presente legge, o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o,
c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.