Art. 17.
(Cancellazione dall'albo).

      1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

          a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

          b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale di cui alla presente legge, o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o,

 

Pag. 10

comunque, nel caso di una pena detentiva superiore a due anni;

          c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.